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DIRITTI DEI MINORI IN RETE C.N.U. Consiglio Nazionale degli Utenti |

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Il Consiglio, nell’ambito delle proprie competenze di promozione di iniziative per l’affermazione dei diritti e della dignità della persona e delle particolari esigenze di tutela dei minori in ogni aspetto del processo comunicativo, ha proposto l’adozione di una “Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete”, ha sviluppato il suo impegno con una serie di audizioni di operatori ed esperti, offrendo anche il proprio contributo ad una riflessione in ambito comunitario sulla sicurezza, nella prospettiva di un impegno comune e di una alleanza nell’interesse dei minori. Il
Consiglio ritiene opportuno riaffermare i diritti dei minori, in modo
esplicito e con una impostazione sistematica, sintetizzando ed
enunciando principi già vincolanti, che si possono desumere e
ricostruire dall’insieme dell’ordinamento interno ed internazionale,
che devono essere da tutti rispettati, determinando responsabilità, e
devono ispirare ogni regola, autoritativa e di autodisciplina, che
riguarda la comunicazione, in specie mediante internet.
Libertà
di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione,
socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza,
sono diritti del minore che si conformano in modo specifico per l’uso
e nell’uso della rete. La
enunciazione di tali diritti, che trovano fondamento nella Costituzione
e nelle Convenzioni internazionali a protezione del fanciullo, concorre
a diffonderne la conoscenza e ad affermare la necessità del loro
effettivo rispetto. 1
-
Libertà di espressione
1.-
Ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che
comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua
forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni ed
idee, anche mediante l’uso di strumenti informatici e di internet. 2.-
Al fanciullo deve essere assicurato l’uso dei mezzi di comunicazione
idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità. 3.- La disponibilità e l’uso dei mezzi di comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del fanciullo.
I diritti dei minori sono prioritari, quando concorrono con altri
diritti, anche nella comunicazione e nell’uso della rete. 1.-
La disponibilità e l’uso dei mezzi di comunicazione informatica,
l’accesso ad internet, le possibilità di apprendimento attraverso di
essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di
diseguaglianza tra fanciulli. 2.-
La comunità e le istituzioni operano per rimuovere gli ostacoli
economici, sociali, tecnici e per superare i limiti cognitivi che
impediscono la disponibilità e l’uso di mezzi di comunicazione
informatica appropriati per i fanciulli. 3.-
Un sostegno specifico ed adeguato deve essere assicurato ai fanciulli
svantaggiati o con disabilità, garantendo loro gli strumenti ed i
programmi necessari per superare le condizioni di disabilità e di
svantaggio che limitino l’accesso alla rete e la sua
utilizzazione. 1.-
Ogni fanciullo ha diritto ad usare i mezzi di comunicazione e 2.
L’utilizzazione della rete deve essere appropriata, anche nei
tempi e nelle modalità di uso, e non deve favorire dipendenza e
solitudine. 1.-
Ogni fanciullo ha diritto di ricevere nell’ambito familiare, nella
scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e
conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l’alfabetizzazione
informatica e l’educazione alla comunicazione, anche mediante
internet. 2.-
Il fanciullo ha diritto ad essere educato all’uso consapevole e
critico dei mezzi di comunicazione, compreso internet. L’uso di
internet deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di
comunicazione e occasione di apprendimento e di crescita culturale. 3.-La
disponibilità e l’accesso ad internet, come strumento di insegnamento
e di formazione a distanza, devono essere assicurati in tutte le
situazioni di impedimento della frequenza scolastica o di difficoltà,
che possono essere superate con l’uso di questo mezzo. 1.-
Il fanciullo ha diritto ad una equilibrata vita sociale, nella quale si
integri e non sia dominante l’esperienza della dimensione virtuale. 2.-
Ogni fanciullo ha diritto a non essere isolato e ad avere
l’opportunità di un uso comune e socializzato di internet, nella
famiglia, nella scuola, nei luoghi di svago e di vita sociale
appropriati per la sua età. 3.-
L’uso non individuale ma socializzato di internet, nel contesto delle
comuni attività ricreative e formative, deve essere agevolato da
interventi di sostegno da parte delle istituzioni. 1.-Il
fanciullo che comunica attraverso internet ha diritto ad essere
ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione,
età e maturità. 2.-
Chiunque entri in contatto con fanciulli deve avere cura a che non sia
pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale. E’ da
escludere ogni forma di
sfruttamento, assoggettamento e prevaricazione. 1.-
Il fanciullo ha diritto alla riservatezza nelle comunicazioni,
ferma restando la potestà dei genitori. 2.-
Il fanciullo ha diritto a che il proprio nome e la propria
immagine non siano usati, salvo che sia legittima e giustificata la
diffusione. In ogni caso deve essere assicurata la dignità del minore
ed escluso ogni uso strumentale. 1.-
Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in
rete, che esclude in particolare ogni induzione a comportamenti
illeciti o a rischio. Nel comunicare con altri, il fanciullo ha diritto
di conoscere l’identità e l’età della persona con cui entra in
contatto. 2.-
La sicurezza deve essere garantita da ciascun operatore
nell’ambito delle proprie competenze; in particolare dai
fornitori di servizi mediante l’uso delle tecniche disponibili,
la predisposizione e l’offerta di strumenti di selezione e
filtraggio, di protezione e di identificazione. La violazione dei diritti del fanciullo nell’uso e con l’uso della rete, mediante azioni o omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l’applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme. (
Approvato nella seduta del 3 febbraio 2004) http://www.agcom.it/cnu/relazioni/minori_internet_3_2_04.doc
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